Art. 1.

      1. Dopo la lettera b) del numero 2) dell'articolo 3 della legge 1o dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, è inserita la seguente:

          «b-bis) i coniugi hanno svolto, con esito negativo, un tentativo di conciliazione in sede non contenziosa davanti al giudice di pace ai sensi dell'articolo 322 del codice di procedura civile e in tale sede il giudice di pace ha accertato l'esistenza di una crisi coniugale grave, che non è stato possibile risolvere con tecniche conciliative. Tale accertamento, che è condizione di ammissibilità della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, deve essere compiuto dal giudice di pace nell'ambito del procedimento previsto dal citato articolo 322 del codice di procedura civile, su istanza di almeno uno dei coniugi, valendosi dell'opera di un ausiliario scelto tra psicologi, medici o avvocati professionisti, specializzati in problematiche familiari e di mediazione familiare».